MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali
Lettera prot. n. 2919/6104 del 31 Maggio 2000
Oggetto: Direttive
concernenti i rapporti dei Comandi provinciali VV.F. e le Amministrazioni
comunali titolari degli sportelli unici per le attività produttive.
Al fine di
favorire la migliore attuazione del DPR
n. 447/1998, come interpretato dalla Circolare della Presidenza del
Consiglio dei ministri del 8 luglio 1999, n. 4364, e per consentire la
creazione delle più adeguate condizioni di esercizio dell’attività dello Sportello
Unico, con la presente si impartiscono specifiche direttive ai Comandi
provinciali vigili del fuoco.
Il DPR n.
447/1998 stabilisce che i Comuni esercitano le funzioni amministrative in
materia di insediamenti produttivi, assicurando che l’intero procedimento sia
affidato ad un’unica struttura (Sportello unico per le attività produttive),
alla quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, la ristrutturazione e
l’ampliamento di impianti produttivi di beni e servizi. Il procedimento si
conclude con il provvedimento finale del Comune.
Pertanto i
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, per gli adempimenti di propria
competenza in materia di prevenzione incendi, qualora l’insediamento sia
ricompreso nell’ambito delle attività di cui al DPR n. 689/1959 o del D.M. 16/2/1982,
diventano parte integrante del citato Sportello unico, con conseguenti
responsabilità nella relativa fase endoprocedimentale.
I signori
Comandanti Provinciali VV.F. sono invitati a promuovere, tenendo conto anche
delle presenti direttive, le opportune intese con le Amministrazioni comunali
al fine di facilitare il funzionamento del sistema dello Sportello unico
attraverso appositi protocolli di intesa.
Il Comando
VV.F. è tenuto a nominare uno o più responsabili per i rapporti con la
struttura dello Sportello unico che:
rispondano agli adempimenti affidati
al Comando VV.F. e del rispetto dei tempi;
garantiscano il flusso delle
informazioni, con particolare riguardo alla indicazione dei responsabili dei
singoli procedimenti
Il Comando
provinciale VV.F. provvede a:
trasmettere allo Sportello unico
l’elenco dei documenti necessari, in relazione al tipo di procedimento, al fine
di consentire allo stesso la verifica formale dell’istanza;
comunicare l’ammontare delle spese,
la modulistica e la modalità di pagamento del servizio in relazione a quanto
previsto dalla vigente normativa, per permettere allo sportello unico di
trasmettere al comando l’attestazione dei relativi pagamenti effettuati,
unitamente alla documentazione di cui al punto precedente;
garantire la sollecita risposta,
anche telefonica, alle richieste di informazioni o valutazioni, la cui
necessità emerge nel corso del procedimento avviato od in fase di avvio presso
lo Sportello unico;
informare preventivamente lo
Sportello unico di eventuali modifiche organizzative o regolamentari interne
che possono influenzare la gestione della suddetta struttura;
organizzare su proposta del
responsabile dello Sportello unico, corsi di formazione e aggiornamento al
personale addetto allo Sportello unico, così come già indicato nella circolare del Ministero
dell’Interno MI.SA n. 15 del 2 giugno 1999.
Dal momento
dell’attivazione dello Sportello unico il Comando VV.F. invita il richiedente a
presentare l’istanza corredata della necessaria documentazione direttamente
allo Sportello unico.
Infatti il procedimento di
prevenzione incendi si configura come un sub-procedimento, nell’ambito del
procedimento unico autorizzativi che si instaura presso lo Sportello unico.
Nel caso in
cui la documentazione trasmessa dallo sportello Unico al Comando VV.F: risulti
incompleta o comunque carente, il Comando stesso per una sola volta fa
pervenire allo Sportello unico entro 30 giorni dalla data di ricezione della
documentazione al motivata richiesta di
integrazione.
Il comando si impegna a
richiedere allo sportello unico, per una sola volta, l’integrazione degli atti
o dei documenti necessari ai fini istruttori entro 15 giorni dalla data di
ricezione dell’istanza.
In applicazione del comma 1
dell’articolo 6 del D.P.R. 447/98, anche la richiesta del parere di conformità
di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 37/98
può essere autocertificata da parte di tecnico abilitato professionalmente.
IL comando effettua la verifica
prevista dall’articolo 7 del D.P.R. 447/98, comunicando gli esiti allo
Sportello unico, entro 45 giorni dalla ricezione dell’istanza o da quella del
suo perfezionamento, al fine di consentire allo Sportello unico di rispettare
anche i termini di cui all’articolo 6, comma 6, del citato D.P.R..
Se l’autocertificazione è redatta
da un professionista iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui
all’articolo 1 della legge 7 dicembre 1984 n. 818, si applica l’istituto del
silenzio-assenso previsto dall’articolo 6 comma 10 D.P.R. 447/98. In tutti gli
altri casi il Comando ha l’obbligo di esprimersi nei termini previsti dalla
legge.
Il Comando mantiene agli atti del
proprio ufficio, una copia della documentazione inerente i procedimenti per i
successivi controlli previsti dalla vigente normativa.
Oltre che nei casi previsti dal
DPR 447/1998, il Comando garantisce, salvo prioritarie esigenze legate ai
servizi di soccorso tecnico urgente, la partecipazione tramite propri tecnici
qualificati anche a Conferenze dei servizi di carattere istruttorio ed alle
audizioni convocate dal responsabile dello Sportello unico, quando l’insediamento presenti caratteristiche di
particolare complessità.
Nei casi in cui ricorre l’obbligo
di richiedere al Comando provinciale VV.F. il rilascio del Certificato di
prevenzione incendi, trova applicazione la procedura di cui all’articolo 3 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37.
L’istanza di sopralluogo
corredata dalla prevista documentazione tecnica nonché l’eventuale
dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 3 comma 5 del citato
D.P.R. 37/98, dovranno essere presentate da parte dell’interessato, allo
sportello-unico, che provvederà all’immediato inoltro al Comando Vigili del
Fuoco.
L’acquisizione da parte dello
sportello unico della dichiarazione di inizio di attività di cui sopra,
costituisce autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività ai soli fini
antincendio, fino alla comunicazione dell’esito del sopralluogo da parte del
Comando VV.F..
L’esito dei controlli effettuati
dal Comando a seguito di sopralluogo, dovrà essere comunicato anche allo
Sportello unico, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 del DPR 447/1998.
Enzo Bianco