MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali ed Industriali
Circolare n. 15 MI.SA.99 del 2 giugno 1999
Oggetto: D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 – Regolamento sullo sportello unico per le attività produttive
Nella gazzetta
Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998 è stato pubblicato il D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 447 recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione connessi con la realizzazione di attività produttive, in
attuazione delle combinate disposizioni dell’art. 20 della Legge 15 marzo 1997,
n. 59 e degli articoli 23-27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
sullo sportello unico.
Relativamente
al rapporto tra i comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e le strutture degli
sportelli unici, per quanto attiene le procedure di prevenzione incendi, si
ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, anche sulla base di quanto emerso
nel corso di incontri promossi dall’Associazione Nazionale Comuni italiani, cui
hanno partecipato rappresentanti di questa Direzione Generale.
Il regolamento
di cui in oggetto non prevede abrogazioni di norme previdenti, e tenuto conto
che le procedure di prevenzione incendi, relative alle attività ricompresse nel
D.M. 16 febbraio 1982, sono state oggetto recentemente di semplificazione con
il D.P.R. 11 gennaio 1998, n. 37, si
precisa che i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco non potranno che
applicare quanto contenuto nel citato D.P.R. n. 37/1998 e nel connesso D.M. 4
maggio 1998 per le attività soggette agli obblighi di prevenzione incendi.
Tanto
premesso, al fine di armonizzare le procedure sopracitate ed assicurare un
corretto funzionamento dello sportello unico, è di fondamentale importanza la
sottoscrizione di protocolli di intesa tra gli enti locali preposti e le varie
amministrazioni che, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali,
sono chiamate a fornire pareri nei procedimenti di autorizzazione di insediamenti
produttivi.
Da
un esame comparato dei due regolamenti suindicati (D.P.R. n. 37/1998 e D.P.R.
n. 447/1998) non emergono infatti discordanze sostanziali.
Per quanto attiene la procedura relativa al rilascio del
parere di conformità sul progetto, l’art. 2 del D.P.R. n. 37/1998 concede al
Comando dei vigili del fuoco un termine fissato di norma in 45 giorni ed
elevabile a 90 giorni nei casi di particolare complessità.
Il
D.P.R. n. 447/1998 prevede due tipi di procedure per il rilascio di
autorizzazioni sui progetti di insediamenti produttivi, con termini temporali
diversi tra loro, ma comunque correlati con quelli del D.P.R. n. 37/1998.
Infatti
se si adotta il procedimento semplificato di cui all’art. 4 del D.P.R. n.
447/1998, il Comando è tenuto a rispondere entro 90 giorni dal ricevimento
della documentazione: tale termine coincide con quello massimo previsto
dall’art.2 del D.P.R. n. 37/1998.
Se viceversa viene adottato il procedimento
mediante autocertificazione, di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 447/1998, il
comando è tenuto a rilasciare il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento
della documentazione, sulla base della specifica previsione di cui all’art. 6,
comma 9, che prevede l’applicazione dei termini temporali degli articoli 16 e
17 della Legge 241/1990, come modificati dall’art. 17 della legge n. 127/1997:
anche in tale circostanza il termine, di 45 giorni, coincide con quello
normalmente fissato dall’art. 2 del D.P.R. n. 37/1998; in sostanza la novità
introdotta dal D.P.R. n. 447/1998, rispetto alle previsioni del D.P.R. n.
37/1998, sta solo nel fatto che la richiesta di parere sul progetto
dell’insediamento viene inoltrata al Comando tramite la struttura dello sportello
unico, anziché direttamente dal soggetto interessato.
La suddetta richiesta dovrà
prevenire al comando completa della documentazione prevista dal D.M. 4 maggio
1998 ed a tal fine è di fondamentale importanza che nel protocollo d’intesa sia
espressamente previsto che il Comando fornisca tutta la necessaria informazione
e formazione sia al responsabile che al personale addetto allo sportello unico
sui seguenti principali punti:
documentazione tecnica da allegare
all’istanza;
modulistica da utilizzare;
corrispettivi dei pagamenti che
devono essere effettuati dai richiedenti ai sensi della legge n. 966/1965 e
modalità di versamento degli stessi
È di tutta evidenza che quanto
più completi saranno gli interventi di informazione e di formazione preventiva fornita
alla struttura dello sportello unico da parte del Comando, tanto più efficace,
si ritiene, sarà l’attuazione dei connessi procedimenti.
Anche per quanto attiene i controlli sulle attività non si ritiene che sussistano contrasti tra i due regolamenti.
Infatti l’art. 9 , comma 6 e 7,
del D.P.R. n. 447/1998, riconoscendo la specifica competenza del comando dei
Vigili del Fuoco nella effettuazione dei controlli e verifiche in materia di
prevenzione incendi, è in piena armonia con le disposizioni dell’art. 3 del
D.P.R. n. 37/1998.
L’interessato, a mezzo della
dichiarazione prevista dall’art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 37/1998, è peraltro
autorizzato a dare inizio alla propria attività, ai fini antincendi, senza
attendere il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei vigili del fuoco,
che verrà espletato successivamente.
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Occorre precisare che l’attivazione dello sportello unico, nonché la sottoscrizione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di protocollo d’intesa, non determina un obbligo per gli enti e privati, tenuti agli adempimenti procedurali di cui al D.P.R. n. 37/1998, a servirsi esclusivamente della struttura dello sportello unico, potendo quindi gli stessi continuare ad inoltrare le relative richieste direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Al fine di avere un quadro
conoscitivo sul coinvolgimento dei comandi Provinciali dei vigili del Fuoco
nell’attuazione del D.P.R. n. 447/1998, i Sigg. Comandanti provinciali dei
Vigili del Fuoco sono pregati di inoltrare al Servizio Tecnico Centrale –
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali, copia
dei protocolli d’intesa sottoscritti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Maninchedda)