DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro.
(Supplemento
Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 7 aprile 1998)
Il
Ministro dell'interno di concerto con
il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547
Vista
la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
Visto
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto
il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista
la legge 30 novembre 1996, n. 609
In
attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
Decretano:
Art. 1
Oggetto - Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al
disposto dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da
adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che
si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto
legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei
o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano
limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2
Valutazione dei rischi di incendio
1. La valutazione dei rischi di incendio e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica
del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì
riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze in caso
di incendio, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma
1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere
effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato 1.
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore
di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se
del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in
una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'allegato I:
a) livello di rischio elevato;
b) livello di rischio medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3
Misure preventive, protettive e
precauzionali di esercizio
1. All'esito della valutazione dei rischi di
incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di insorgenza di un
incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di emergenza
previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato
D.P.R. n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto
legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in
caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una rapida segnalazione
dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle
procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;
d) assicurare l'estinzione di un incendio in
conformità al criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei sistemi ad protezione
antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e
formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato VII.
2. Per le attività soggette al controllo da parte
dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del
presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).
Art. 4
Controllo e manutenzione degli
impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli
sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati
nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle
norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed
europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite
dal fabbricante e/o dall'installatore.
Art. 5
Gestione dell'emergenza in caso di
incendio
1. All'esito della valutazione del rischi d'incendio
il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in
conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3,
comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro delle aziende che occupano
sino a 10 addetti non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da
attuare in caso di incendio.
Art. 6
Designazione degli addetti al
servizio antincendio
1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio
e sulla base del piano di emergenza, il datore di lavoro designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi
previsti dall'articolo 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il
corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei
luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28
novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma
precedente, qualora il datore di lavoro ritenga necessario che l'idoneità
tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita
attestazione, la stessa dovrà essere acquisita esclusivamente secondo le
procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, 609.
Art. 7
Formazione degli addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza
1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei
lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del
piano di emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31 del
decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con
esclusione di quelli di cui all'articolo 1, comma 3, e articolo 3, comma 2, del
presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di
uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
Allegato
I
Linee guida per la valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
1.1
GENERALITÀ
Nel presente allegato sono
stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non
preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
1.2
DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si
definisce:
Pericolo di incendio: proprietà o
qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di
metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che
presentano il potenziale di causare un incendio;
Rischio di incendio: probabilità che
sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si
verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
Valutazione dei rischi di incendio:
procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro
derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
1.3
OBIETTIVI
DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di
incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che
sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e
delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.
Questi provvedimenti comprendono:
la prevenzione dei rischi;
l'informazione dei lavoratori e delle
altre persone presenti;
la formazione dei lavoratori;
le misure tecnico-organizzative
destinate a porre in atto i provvedimenti necessari
Le prevenzione dei rischi costituisce
uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è
possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del
possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo
conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo
n. 626.
La valutazione del rischio di
incendio tiene conto:
a)
del tipo di attività;
b)
dei materiali immagazzinati e manipolati;
c)
delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro
compresi gli arredi;
d)
delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro
compresi i materiali di rivestimento;
e)
delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di
lavoro;
f)
del numero di persone presenti, siano esse lavoratori
dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
emergenza.
1.4
CRITERI PER
PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
La valutazione dei rischi di
incendio si articola nelle seguenti fasi:
a)
individuazione di ogni pericolo di incendio (p. e.
sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco,
situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
b)
individuazione dei lavoratori e di altre persone
presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
c)
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
d)
valutazione del rischio di incendio;
e)
verifica della adeguatezza delle misura di sicurezza
esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ed eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
1.4.1. Identificazione dei
pericoli di incendio
1.4.1.1. Materiali combustibili e/o infiammabili
I materiali combustibili se sono
in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza,
possono non costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei
luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente
combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un
incendio. A titolo esemplificativo essi sono:
vernici e solventi infiammabili;
adesivi infiammabili;
grandi quantitativi di carta e
materiali di imballaggio;
materiali plastici, in particolare
sotto forma di schiuma;
grandi quantità di manufatti
infiammabili;
prodotti chimici che possono essere da
soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un
incendio;
prodotti derivati dalla lavorazione
del petrolio;
vaste superfici di pareti o solai
rivestite con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2. Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono
essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono
cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un
incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione
mentre, in altri casi possono essere conseguenza di difetti meccanici od
elettrici.
A titolo esemplificativo si
citano:
presenza di fiamme o scintille dovute
a processi di lavoro quali taglio, affilatura, saldatura;
presenza di sorgenti di calore causate
da attriti:
presenza di macchine ed
apparecchiature in cui di produce calore non installate e utilizzate secondo le
norme di buona tecnica;
uso di fiamme libere;
presenza di attrezzature elettriche non
installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
1.4.2 Identificazione dei lavoratori e di altre
persone presenti esposti a rischi di incendio
Nelle situazioni in cui si
verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare
per i piccoli luoghi di lavoro, occorre seguire solamente i criteri generali
finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare
attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari
in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di
attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare casi in
cui:
siano previste aree di riposo;
sia presente pubblico occasionale o
in numero tale da determinare situazione di affollamento;
siano presenti persone la cui
mobilità, udito o vista sia limitata;
siano presenti persone che non hanno
familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
siano presenti lavoratori in aree a
rischio specifico di incendio;
siano presenti persone che possono
essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere
particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in
aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità.
1.4.3 Eliminazione o riduzione dei pericoli di
incendio
Per ciascun pericolo di incendio
identificato è necessario valutare se esso possa essere:
eliminato;
ridotto;
sostituito con alternative più
sicure;
separato o protetto dalle altre parti
del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita
delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.
Occorre stabilire se tali
provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere
realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel
tempo.
1.4.3.1
Criteri per
ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o
combustibili
I criteri possono comportare l'adozione
di una o più delle seguenti misure:
rimozione o significativa riduzione
dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un
quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
sostituzione dei materiali pericolosi
con altri meno pericolosi;
immagazzinamento dei materiali
infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco e, dove
praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori
appositi;
rimozioni o sostituzione dei
materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
riparazione dei rivestimenti degli
arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
miglioramento del controllo del luogo
di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2
Misure per ridurre i pericoli causati da
sorgenti di calore
Le misure possono comportare
l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
rimozione delle sorgenti di calore
non necessarie;
sostituzione delle sorgenti di calore
con altre più sicure;
controllo dell'utilizzo dei
generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
schermaggio delle sorgenti di calore
valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
installazione e mantenimento in
efficienza dei dispositivi di protezione;
controllo della conformità degli
impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
controllo relativo alla corretta
manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
riparazione o sostituzione delle
apparecchiature danneggiate;
pulizia e riparazione dei condotti di
ventilazione e canne fumarie;
adozione, dove appropriato, di un
sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di
addetti alla manutenzione ed appaltatori;
identificazione delle aree dove è
proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
divieto dell'uso di fiamme libere
nelle aree ad alto rischio.
1.4.4. Classificazione del livello di rischio di incendio
Sulla base della valutazione dei
rischi è possibile classificare il livello di rischio dell'intero luogo di
lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.
A)
luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di
incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio
offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in
caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata.
B)
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di
incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano
in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C)
luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di
incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale
sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è
possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
aree dove i processi lavorativi
comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di
verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in
presenza di materiali combustibili;
aree dove c'è deposito o
manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze,
produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con
altre sostanze combustibili;
aree dove vengono depositate o
manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
aree dove c'è una notevole quantità
di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
edifici interamente realizzati con
strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo
di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre
inoltre tenere presente che:
a)
molti luoghi si classificano della stessa categoria in
ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di
rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata
dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b)
una categoria di rischio elevata può essere ridotta se
il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette
contro l'incendio;
c)
nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile
ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo
automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di
rivelazione incendio o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come
luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla
presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle
fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni
motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di
incendio.
Si riportano in allegato IX,
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
1.4.5. Adeguatezza delle
misure di sicurezza
Nelle attività soggette al controllo
obbligatorio da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, che hanno
attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto
attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni,
vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti
tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti
disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo
di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere
stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione
riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il
pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere
ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più
delle seguenti misure possono essere considerate compensative:
A) Vie di esodo:
1)
riduzione del percorso di esodo;
2)
protezione delle vie di esodo;
3)
realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e uscite;
4)
installazione di ulteriore segnaletica;
5)
potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6)
messa in atto di misure specifiche per persone
disabili;
7)
incremento del personale addetto alla gestione
dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8)
limitazione dell'affollamento.
B) Mezzi ed impianti di spegnimento
1)
realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto
dei pericoli specifici;
2)
installazione di impianti di spegnimento automatico.
C) Rivelazione ed allarme antincendio
1)
installazione di un sistema di allarme più efficiente
(p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
2)
riduzione della distanza tra i dispositivi di
segnalazione manuale di incendio;
3)
installazione di impianto automatico di rivelazione
incendio;
4)
miglioramento del tipo di allertamento in caso di
incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di
diffusione messaggi tramite altoparlanti, ecc.);
5)
nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle
attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere
individuato immediatamente dalle persone presenti.
D) Informazione e formazione
1)
predisposizione di un programma di controllo e di
regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
2)
emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la
necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agi appaltatori esterni ed
al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3)
controllo che specifici corsi di aggiornamento siano
forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze
infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
4)
realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti
i lavoratori.
1.5. REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INCENDIO
Nella redazione della valutazione
dei rischi deve essere indicato, in particolare:
la data di effettuazione della
valutazione;
i pericoli identificati;
i lavoratori ed altre persone a
rischio particolare identificati;
le conclusioni derivanti dalla
valutazione.
1.6. REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
INCENDIO
La procedura di valutazione dei
rischi di incendio richiede un continuo aggiornamento in relazione alla
variazione dei fattori di rischio individuati.
Il luogo di lavoro deve essere
tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza
antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.
La valutazione del rischio deve
essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività,
nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di
ristrutturazioni o ampliamenti.
Allegato
II
Misure intese a ridurre la
probabilità di insorgenza degli incendi
2.1. GENERALITÁ
All'esito della valutazione dei
rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre
la probabilità di insorgenza degli incendi.
A)
Misure di tipo tecnico:
realizzazione di impianti elettrici
realizzati a regola d'arte;
messa a terra di impianti, strutture
e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche
elettrostatiche;
realizzazione di impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
ventilazione degli ambienti in presenza
di vapori, gas o polveri infiammabili;
adozione di dispositivi di sicurezza.
B)
Misure di tipo organizzativo-gestionale:
rispetto dell'ordine e della pulizia;
controlli sulle misure di sicurezza;
predisposizione di un regolamento
interno sulle misure di sicurezza da osservare;
informazione e formazione dei
lavoratori.
Per adottare adeguate misure di
sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni
che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.
2.2. CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI
A titolo esemplificativo si
riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:
a)
deposito di sostanze infiammabili o facilmente
combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
b)
accumulo di rifiuti, carta od altro materiale
combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
c)
negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di
apparecchi generatori di calore;
d)
inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa
manutenzione delle apparecchiature;
e)
uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente
protetti;
f)
riparazioni o modifiche di impianti elettrici
effettuate da persone non qualificate;
g)
presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione
anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere
permanentemente in servizio);
h)
utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento
portatili;
i)
ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi
di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
j)
presenza di fiamme libere in aree dove sono proibite,
compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
k)
negligenze di appaltatori o degli addetti alla
manutenzione;
l)
inadeguata formazione professionale del personale
sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Al fine di predisporre le
necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni
degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:
deposito ed utilizzo di materiali
infiammabili e facilmente combustibili;
utilizzo di fonti di calore;
impianti ed apparecchi elettrici;
presenza di fumatori;
lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
rifiuti e scarti combustibili;
aree non frequentate.
2.3. DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI
INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI
Dove è possibile, occorre che il quantitativo
dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello
strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto
lontano dalle vie di esodo.
I quantitativi in eccedenza
devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale
scopo.
Le sostanze infiammabili, quando
possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio
adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).
Il deposito di materiali
infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal
restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti
di porte resistenti al fuoco.
I lavoratori che manipolano
sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente
addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I lavoratori devono anche essere
a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono
incrementare il rischio di incendio.
I materiali di pulizia, se
combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.
2.4. UTILIZZO DI FONTI DI CALORE
I generatori di calore devono
essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare
sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di
cottura).
I luoghi ove si effettuano lavori
di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali
combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.
I condotti di aspirazione di
cucine, forni, seghe, molatrici devono essere tenuti puliti per evitare
l'accumulo di grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di
calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni
del costruttore.
Ove prevista la valvola di
intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di
manutenzione e controlli regolari.
2.5. IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE
I lavoratori devono ricevere istruzioni
sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici. Nel caso debba
provvedersi ad un alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica.
Il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere
posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono
essere effettuate da personale competente e qualificato.
I materiali facilmente
combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di
apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di
liquidi.
2.6. APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI
RISCALDAMENTO
Per quanto riguarda gli
apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di
incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali quali, ad esempio:
a)
il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di G.P.L.
b)
il deposito di materiali combustibili sopra gli
apparecchi di riscaldamento;
c)
il posizionamento degli apparecchi portatili di
riscaldamento vicino a materiali combustibili;
d)
le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli
apparecchi alimentati a kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di
riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza,
in particolare legati alla corretta alimentazione.
2.7. PRESENZA DI FUMATORI
Occorre identificare le aree dove
il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto
la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.
Nelle aree ove è consentito
fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati
regolarmente.
I portacenere non debbono essere
svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né
2.8. LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTUTTURAZIONE
A titolo esemplificativo si
elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione
alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:
a) accumulo di materiali combustibili;
b) ostruzione delle vie di esodo
c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al
fuoco;
d) realizzazione di aperture su solai o murature
resistenti al fuoco.
All'inizio della giornata lavorativa occorre
assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla
fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per
assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature
di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non
sussistano condizioni per l'innesco di un incendio.
Particolare attenzione deve essere prestata dove
si effettuano i lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo
ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo
per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto
contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili
ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio
esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere
ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci
siano materiali accesi o braci.
Le sostanze infiammabili devono essere depositate
in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate
devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e
l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.
Le bombole di gas, quando non sono utilizzate,
devono essere depositate all'esterno del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro dotati di impianti
automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per
evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione
ed allarme deve essere provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori
di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas
combustibile.
2.9. RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI
I rifiuti non devono essere depositati, neanche
in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove
possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.
L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato
ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in
un'area idonea fuori dell'edificio.
2.10. AREE NON FREQUENTATE
Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono
frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un
incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente,
devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono
essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di
persone non autorizzate.
2.11. MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO
I lavoratori addetti alla prevenzione incendi
devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad
accertare l'efficienza delle misure di Sicurezza antincendio. In proposito è
opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine
dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di
sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:
a) controllare che tutte le porte resistenti al
fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
b) controllare che le apparecchiature elettriche,
che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
c) controllare che tutte le fiamme libere siano
spente o lasciate in condizioni di sicurezza
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti
combustibili siano stati rimossi;
e) controllare che tutti i materiali infiammabili
siano stati depositati in luoghi sicuri.
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla
prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a
conoscenza.
Allegato III
Misure
relative alle vie di uscita in caso di incendio
3.1.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di
altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello
stesso.
Luogo
sicuro: luogo dove le
persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio.
Percorso
protetto: percorso
caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che
può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito
da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
Uscita
di piano: uscita che
consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto
degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
a) uscita che immette direttamente in un luogo
sicuro
b) uscita che immette in un percorso protetto
attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo
sicuro;
c) uscita che immette su di una scala esterna.
Via di
uscita (da utilizzare in
caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli
occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2.
OBIETTIVI
Ai fini del presente decreto, tenendo conto della
proba bile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve
garantire che le persone possano, senza assistenza esterna utilizzare in
sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un
luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita
sia soddisfacente, occorre tenere presente:
il
numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro
capacità di muoversi senza assistenza;
dove
si trovano le persone quando un incendio accade;
i
pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
il
numero delle vie di uscita alternative disponibili.
3.3. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI
USCITA
Ai fini del presente decreto, nello stabilire se
le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita
alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a
rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente
dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente
allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la
lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non
dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
15
¸ 30 metri (tempo max
di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato
30
¸ 45 metri (tempo max
di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
45
¸ 60 metri (tempo max
di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un
luogo sicuro
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono
essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la
distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia
la disponibilità di due o più vie di uscita non dovrebbe eccedere in generale i
valori sottoriportati:
6
¸ 15 metri (tempo di
percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
9
¸ 30 metri (tempo di
percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
12
¸ 45 metri (tempo di
percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
f) quando una via di uscita comprende una porzione
del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà
superare i limiti imposti alla lettera c);
g) le vie di uscita devono essere di larghezza
sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata
nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero
sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano
dell'edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli
effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti
al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi
di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un
qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi
rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita)
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono
essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni
momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter
essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
3.4. SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati
nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di
rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:
frequentato
da pubblico;
utilizzato
prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di
emergenza;
utilizzato
quale area di riposo;
utilizzato
quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente
da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a
parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.
3.5. NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente
disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50
persone;
b) nell'area interessata sussistono pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle
dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due
uscite;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica
direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di
incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è
sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti
(affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera
c)
Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso,
la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:
L (metri) = A/50 x 0,60
in cui:
A
rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
il
valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al
transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
50
indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo
unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va
arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla di
0,60 metri, con tolleranza del 5%.
La larghezza minima di una uscita non può essere
inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari
ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50
persone nei luoghi di lavoro a rischio di
incendio medio o basso.
Esempio
1
Affollamento di piano = 75 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da
0,60 m
Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m
cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata
al punto 3.3, lettera c)
Esempio
2
Affollamento di piano = 120 persone.
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da
0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da
0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata
al punto 3.3, lettera c).
3.6. NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di
uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli
edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal
D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio
basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella
fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve
le deroghe previste dalla vigente normativa.
Calcolo
della larghezza delle scale
A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o
al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a
quella delle uscite del piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o
al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere
inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre
la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in
due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a
rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è
calcolata con la seguente formula:
L (metri) = A*/50 x 0,60
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani contigui,
a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior
affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del
piano terra;
Affollamento 1° piano = 60 persone
Affollamento 2° piano = 70 persone
Affollamento 3° piano = 70 persone
Affollamento 4° piano = 80 persone
Affollamento 5° piano = 90 persone
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di
piano.
Massimo affollamento su due piani contigui = 170
persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50) x
0,60 = 2,40m
Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria
di 1,20 m
3.7. MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 non
possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio
per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro,
può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti,
da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 solo in
presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della
attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di
piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle vie di
uscita;
b) riduzione del percorso totale delle vie di
uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
d) realizzazione di percorsi protetti addizionali o
estensione dei percorsi protetti esistenti;
e) installazione di un sistema automatico di
rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8. MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE
DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA
A)
Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai
Le aperture o il passaggio di condotte o
tubazioni, su solai, pareti e soffitti possono contribuire in maniera
significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono
impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le
conseguenze di cui sopra includono:
provvedimenti
finalizzati a contenere fiamme e fumo;
installazione
di serrande tagliafuoco sui condotti.
Tali provvedimenti sono particolarmente
importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
B)
Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai
La velocità di propagazione di un incendio lungo
le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la
sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di
uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti
significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida
propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con
materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.
C)
Segnaletica a pavimento
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi
una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito
attraverso idonea segnaletica a pavimento.
D) Accorgimenti
per le scale a servizio di piani interrati
Le scale a servizio di piani interrati devono
essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal
fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed
inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai
piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani
fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è
particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio
dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati,
questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al
fuoco installate in corrispondenza degli accessi sia ai piani interrati che al
piano terra.
E)
Accorgimenti per le scale esterne
Dove è prevista una scala esterna, è necessario
assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia
impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre
aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.
3.9. PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed in
corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta
quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause,
fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza
equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è
obbligatoria quando:
a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50
persone;
b) la porta è situata al piede o vicino al piede di
una scala;
c) la porta serve un'area ad elevato rischio di
incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite
di dispositivo di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a
depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano
tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco
installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può
in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre
persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze
le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi
elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:
dell'attivazione
di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
dell'attivazione
di un sistema di allarme incendio;
di
mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
di
un comando manuale.
3.10. SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
Il datore di lavoro o persona addetta, deve
assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in
corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di
esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti
antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno
senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere
tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria
l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti
antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle
porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza
tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di
apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11. PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata
quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere
utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel
verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in
posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può
essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia
previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della
stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
3.12. SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere
chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.
3.13. ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi
esterni, devono essere adeguatamente illuminanti per consentire la loro
percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od
utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un
sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di
interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14. DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata
l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di
incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni
da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le
scale:
apparecchi
di riscaldamento portatili di ogni tipo;
apparecchi
di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi
e solidi;
apparecchi
di cottura;
depositi
temporanei di arredi,
sistema
di illuminazione a fiamma libera;
deposito
di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché
fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non
costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.
Allegato IV
Misure
per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio
4.1. OBIETTIVO
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli
incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro
siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro
incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del
luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2. MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di
incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per
esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme
dato a voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati
strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro.
Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere
superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro,
occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale,
realizzato secondo la normativa tecnica vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o
altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i
lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il
percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare
30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere
posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano,
così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.
4.3. MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI
DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o
complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile
chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è
necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può
essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è
sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche
segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come
unico mezzo di allarme.
4.4. PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica
fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale.
Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta
più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione
in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in
luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.
A)
Evacuazione in due fasi
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione
in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area
interessata dall'incendio od in prossimità
di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale
di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di
evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale
intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e
solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.
B) Evacuazione
a fasi successive
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione
progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di
origine dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani
sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall'incendio e
quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale di
evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra
del piano interessato dall'incendio ed i piani centinati, e si provvederà ad
una evacuazione progressiva piano per piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24
metri) l'evacuazione progressiva non può essere attuata senza prevedere una
adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai
piani ed un centro di controllo.
C)
Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di
pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai
lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in
modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure
pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee
precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro può essere sufficiente
in alcune situazioni, in altre, in particolare in presenza di pubblico o di
notevole affollamento, deve essere previsto un apposito messaggio
preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti.
Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.
4.5. RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO
Lo scopo della rivelazione precoce di un incendio
è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area
dell'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema
di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci
sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da
ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività
ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio
deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema dei
vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere
l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura
compensativa. Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree
non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo
dopo che ha interessato le vie di esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite un
impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due
sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6. IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE
COMPENSATIVE
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi,
un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone
siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure
compensative per quanto attiene gli allarmi:
installazione
di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo
manuale;
installazione
di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per
ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
miglioramento
dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o
allarmi luminosi;
installazione
di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.
Allegato V
Attrezzature
ed impianti di estinzione degli incendi
5.1. CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI
Ai fini del presene decreto, gli incendi sono
classificati come segue:
incendi
di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che
portano alle formazioni di braci
incendi
di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali
petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
incendi
di classe C: incendi di gas;
incendi
di classe D: incendi di sostanze metalliche.
Incendi
di classe A
L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze
estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature
utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri
impianti di estinzione ad acqua.
Incendi
di classe B
Per questo tipo di incendi gli estinguenti più
comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride
carbonica.
Incendi
di classe C
L'intervento principale contro tali incendi è
quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o
otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio
di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso
del gas.
Incendi
di classe D
Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati
per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che
bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre
utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente
addestrato.
Incendi
di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti
elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2. ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI
La scelta degli estintori portatili e carrellati
deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di
rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli
estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella 1, per
quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:
il
numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
la
superficie in pianta;
lo
specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
la
distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore
a 30 m).
Per quanto attiene gli estintori carrellati, la
scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di
incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
Tabella I
|
|
Superficie
protetta da un estintore |
||
|
Tipo
di estintore |
Rischio basso |
Rischio medio |
Rischio elevato |
|
13A‑89B |
100 m2 |
- |
- |
|
21A‑113B |
150 m2 |
100 m2 |
- |
|
34A‑144B |
200 m2 |
150 m2 |
100 m2 |
|
55A‑233B |
250 m2 |
200 m2 |
200 m2 |
5.3. IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED
AUTOMATICI
In relazione alla valutazione dei rischi, ed in
particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono
essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti
di spegnimento fissi, manuali od automatici.
In ogni caso, occorre prevedere l'installazione
di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di
incendio.
L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento
non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei
Vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non
sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.
Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o
altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di
grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di
incendio
La presenza di impianti automatici riduce la
probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella
valutazione del rischio globale.
Qualora sia presente un impianto di allarme, a
questo deve essere collegato l'impianto automatico di spegnimento.
5.4. UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO
Gli estintori portatili devono essere ubicati
preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a
muro.
Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere
ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione
delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto
della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
In ogni caso, l'installazione di mezzi di
spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.
Allegato VI
Controlli
e manutenzione sulle misure di protezione antincendio
6.1. GENERALITÀ
Tutte le misure di protezione antincendio
previste:
per
garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
per
l'estinzione degli incendi;
per
la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli
periodici e mantenute in efficienza.
6.2. DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio
siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza
può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette
dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con
frequenza almeno semestrale, per verificare la compieta e corretta funzionalità
delle attrezzature e degli impianti.
Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in
buono stato le attrezzature e gli impianti.
Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti
ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità,
abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di
consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore
espressamente previste.
Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere
eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco, richiede mezzi di
particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che
comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o
sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la
riparazione.
6.3. VIE DI USCITA
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate
a via di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate
periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da
pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere
regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto
deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere
immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai
serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere
regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e
che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura,
il controllo dove assicurare che la porta ruoti liberamente e che il
dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura
automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i
dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali
porte devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale e
delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità
in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per
migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di
evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e
manutenzionati da persona competente.
6.4. ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento
delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione
antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza,
il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione
antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e
manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza,
danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso
dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la
manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.
Allegato VII
Informazione
e formazione antincendio
7.1. GENERALITÀ
É obbligo del datore di lavoro fornire ai
lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della
prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.
7.2. INFORMAZIONE ANTINCENDIO
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni
lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche
mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi
adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
osservanza
delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento
negli ambienti di lavoro
divieto
di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
importanza
di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
modalità
di apertura delle porte delle uscite;
d) ubicazione delle vie di uscita;
e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in
particolare:
azioni
da attuare in caso di incendio;
azionamento
dell'allarme;
procedure
da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di
raccolta in luogo sicuro:
modalità
di chiamata dei vigili del fuoco.
f) i nominativi dei lavoratori incaricati dl
applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze e pronto soccorso;
g) il nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dell'azienda.
L'informazione deve essere basata sulla
valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed
essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione
del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
L'informazione deve essere fornita in maniera
tale che il personale possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli
addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a
conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro,
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può
limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita
cartellonistica.
7.3. FORMAZIONE ANTINCENDIO
Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi
di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti
all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono
ricevere una specifica formazione antincendio.
Tutti i lavoratori che svolgono incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle
emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti
minimi sono riportati in allegato IX.
7.4. ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5
del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza
connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad
esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in
pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale
esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto
segue:
percorrere
le vie di uscita;
identificare
le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
identificare
la posizione dei dispositivi di allarme;
identificare
l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
L'allarme dato per esercitazione non deve essere
segnalato ai vigili del fuoco.
I lavoratori devono partecipare all'esercitazione
e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono
essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od
inferme.
Devono essere esclusi dalle esercitazioni i
lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in
genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero
luogo di lavoro.
In tali situazioni l'evacuazione da ogni
specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa
garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo
sicuro.
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni,
occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare
l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali
carenze.
Una successiva esercitazione deve essere messa in
atto non appena:
una
esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari
provvedimenti
si
sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
siano
stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.
Quando nello stesso edificio esistono più datori
di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi
per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
7.5. INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO
L'informazione e le istruzioni antincendio
possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino
le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di
incendio.
Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte
delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate
in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario,
gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.
Allegato VIII
Pianificazione
delle procedure da attuare in caso di incendio
8.1. GENERALITÀ
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo
di cui all'art. 5 del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto
aggiornato un piano di emergenza, che deve con tenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto
in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di
lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei
vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un
adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare
l'attuazione delle procedure previste.
8.2. CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
I fattori da tenere presenti nella compilazione
del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
le
caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
il
sistema di rivelazione e di allarme incendio;
il
numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
i
lavoratori esposti a rischi particolari;
il
numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché
all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze,
evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
il
livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su
chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato di
svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali
per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione,
personale di sorveglianza;
b) i doveri del personale cui sono affidate
particolari responsabilità in caso di incendio
c) i provvedimenti necessari per assicurare che
tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei
confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari
e) le specifiche misure per le aree ad elevato
rischio di incendio; le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per
informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante
l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il
piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso
edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere
elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o
complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano
riportati:
le
caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla
destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazione
antincendio;
il
tipo, numero di ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
l'ubicazione
degli allarmi e della centrale di controllo;
l'ubicazione
dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di
intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi
combustibili.
8.3. ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI
INCENDIO
8.3.1.
Generalità
Il datore di lavoro deve individuare le necessità
particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di
sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone
disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre
anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le
persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori
disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle
loro invalidità.
8.3.2.
Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità
ridotta
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore
di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità. Gli ascensori non devono
essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati
per tale scopo. Quando, non sono installate idonee misure per il superamento di
barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento
di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio occorre che alcuni
lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone
disabili.
8.3.3.
Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
Il datore di lavoro deve assicurare che i
lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di
uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro,
occorre che i lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati,
guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre
che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità
menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato
esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti
l'individuo menomato.
8.3.4.
Utilizzo di ascensori
Persone disabili possono utilizzare un ascensore
solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio'
ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale
pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione
Allegato IX
Contenuti
minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività
9.1. GENERALITÀ
I contenuti minimi dei corsi di formazione per
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed
al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti
affidati ai lavoratori.
Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a
titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di
rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi
di formazione ad esse correlati.
I contenuti previsti nel presente allegato
possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche
situazioni di rischio.
9.2 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
La classificazione di tali luoghi avviene secondo
i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si
riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6
del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili
aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie
aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e
metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali e case di cura;
m) case di ricovero per anziani con oltre 100 posti
letto;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei e mobili in sotterraneo per
la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed
opere simili di lunghezza superiore a 50m
p) cantieri temporanei e mobili ove si impiegano
esplosivi
I corsi di formazione per gli addetti nelle
sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate
nel corso C.
9.3. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Rientrano in tale categoria di attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M.
16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con
esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono
ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli
interamente all'aperto.
La formazione dei lavoratori addetti in tali
attività deve essere basata sui contenuti del corso B.
9.4. ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
Rientrano in tale categoria di attività quelle
non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono
presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio
offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono
probabilità di propagazione delle fiamme.
La formazione dei lavoratori addetti in tali
attività deve essere basata sui contenuti del corso A.
9.5. CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE
Corso A: corso
per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore)
1) L'incendio e la prevenzione (1 ora).
Principi
della combustione;
prodotti
della combustione;
sostanze
estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti
dell'incendio sull'uomo;
divieti
e limitazioni di esercizio;
misure
comportamentali.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in
caso di incendio (1 ora).
Principali
misure di protezione antincendio;
evacuazione
in caso di incendio;
chiamata
dei soccorsi.
3) Esercitazioni pratiche (2 ore).
Presa
visione e chiarimenti sugli estintori portatili
esercitazioni
sull'uso degli estintori portatili.
Corso B: corso per addetti
antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore).
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore).
Principi
sulla combustione e l'incendio;
le
sostanze estinguenti;
triangolo
della combustione;
le
principali cause di un incendio;
rischi
alle persone in caso di incendio;
principali
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in
caso di incendio (3 ore).
Le
principali misure di protezione contro gli incendi;
vie
di esodo;
procedure
da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
procedure
per l'evacuazione;
rapporti
con i vigili del fuoco;
attrezzature
ed impianti di estinzione;
sistemi
di allarme;
segnaletica
di sicurezza;
illuminazione
di emergenza.
3) Esercitazioni pratiche (3 ore).
Presa
visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
presa
visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
esercitazioni
sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Corso C: corso
per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16
ore).
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
Principi
sulla combustione;
le
principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
le
sostanze estinguenti;
i
rischi alle persone ed all'ambiente;
specifiche
misure di prevenzione incendi;
accorgimenti
comportamentali per prevenire gli incendi;
l'importanza
del controllo degli ambienti di lavoro
l'importanza
delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2) La protezione antincendio (4 ore)
Misure
di protezione passiva;
vie
di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
attrezzature
ed impianti di estinzione;
sistemi
di allarme;
segnaletica
di sicurezza;
impianti
elettrici di sicurezza;
illuminazione
di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
Procedure
da adottare quando si scopre un incendio;
procedure
da adottare in caso di allarme;
modalità
di evacuazione;
modalità
di chiamata dei servizi di soccorso;
collaborazione
con i vigili del fuoco in caso di intervento;
esemplificazione
di una situazione di emergenza e modalità procedurali‑operative.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore).
Presa
visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
presa
visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore,
tute, etc.);
esercitazioni
sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
Allegato X
Luoghi
di lavoro ove si svolgono attività previste dall'articolo 6, comma 3
Nota: l’articolo 6, comma 3, del presente decreto
riporta: “I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove
si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono conseguire
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609.”
Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si
svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto
che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato
di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6
del DPR n. 175/1988 e successive modifiche e integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas
combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili
aventi superficie superiore a 10.000 m2;
g) attività commerciali e/o espositive con
superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m2;
h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e
metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per
anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300
persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza
superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti
alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a
musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al
pubblico superiore a 1.000 m2;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per
la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere
simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano
esplosivi.