D.P.R.
20 OTTOBRE 1998, N. 447
Gazzetta
ufficiale n. 301 del 28 Dicembre 1998
REGOLAMENTO
DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI PRODUTTIVI, PER IL LORO AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE,
PER L'ESECUZIONE DI OPERE INTERNE AI FABBRICATI NONCHÉ PER LA DETERMINAZIONE
DELLE AREE DESTINATE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (nn. 26, 42, 43 E 50 DI CUI
ALL'ALLEGATO ALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 20 della
legge 17 marzo 1997, n.59, allegato 1, nn.26, 42, 43 e 50;
VISTA la legge 5 novembre
197 1, n. 1086, e successive modificazioni;
VISTA la legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, e successive modificazioni;
VISTA la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
VISTA la legge 12 agosto
1977, n.675;
VISTO il decreto legge 27
giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n.431;
VISTA la legge 8 luglio
1986, n.349;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
VISTA la legge 9 gennaio
199 1, n. 10;
VISTO il decreto-legge 20
maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.237;
VISTO il decreto legge 10
giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n.489;
VISTO il decreto legge 20
giugno 1994, n.396, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994,
n.481;
VISTA la legge 26 ottobre
1995, n.447;
VISTA la legge 23 dicembre
1996 n.662;
VISTO il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge 24 aprile
1998 n.128;
VISTO l'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio
1998;
SENTITA la Conferenza
Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281;
ACQUISITO il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
UDITO il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 14 settembre 1998;
VISTA la deliberazione dei
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;
SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e per i beni culturali
ed ambientali e della sanità;
EMANA
il
seguente regolamento:
CAPO
I
PRINCIPI
ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI
Art.
1
(Ambito
di applicazione)
1.
Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli
impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività
produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso
di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.114.
2.
Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e
raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico
degli enti locali.
3.
E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all'articolo 4
in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e
le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento
sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998,
n.128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.
Art.
2
(Individuazione
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi)
1.
La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di
impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri
determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni, salvaguardando le
eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale
individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate
con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a) della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere
immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa
con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta
in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 8 agosto 1990, n.241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2.
In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento
di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare
l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli
insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971,
n.865.
3.
Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la
necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita
convenzione con le amministrazioni competenti di procedere alla realizzazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso,
la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei
tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
Art.
3
(Sportello
unico)
1.
I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi
dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad
essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando
che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di
uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si
rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al
presente regolamento.
2.
Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse,
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento;
all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter
procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello
regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la
istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le
convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112.
3.
La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla
conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti
preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di
pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò
pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento
autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.
4.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del
procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero
procedimento.
CAPO
II
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO
Art.
4
(Procedimento
mediante conferenza di servizi)
1.
Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma
3 del presente regolamento, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi
del procedimento mediante autocertificazioni, di cui all'articolo 6, il
procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura, la
quale invita ogni amministrazione competente a far pervenire gli atti
autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore
a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Nel caso di
progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine
è di centocinquanta giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della
normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a novanta giorni.
Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto
ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può
richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tale caso il termine
riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2.
Se, entro i termini di cui al comma 1, una delle amministrazioni
di cui al medesimo comma si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa
dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende
concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può
chiedere alla struttura di convocare la conferenza di servizi ai sensi del
comma 2-ter dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, al fine di
concordare quali siano le eventuali condizioni per ottenere il superamento
della pronuncia negativa.
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, entro i
successivi cinque giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del
procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si
svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n.241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4.
La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini
dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti
indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è
tenuta a valutare.
5.
La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai
fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei
nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque
ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui
pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini
di cui al comma 7.
6.
Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di
servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene
luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene
immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a
valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati
dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito
dall'articolo 17, comma 3, della legge n.127/97, immediatamente
l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si
pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14,
comma 4.
7.
Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere
da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il 1 procedimento si conclude
nel termine di undici mesi.
Art.
5
(Progetto
comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1.
Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento
urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il Sindaco del comune
interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle
nonne vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo
strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti
produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto
presentato, il Sindaco può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi,
disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato
dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti
decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può
intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
progetto dell'impianto industriale.
2.
Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante
sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate
dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia
definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.
CAPO
III
PROCEDIMENTO
MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE
Art.
6
(Principi
organizzativi)
1.
Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con
la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove
necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da
autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole
prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale,
redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e
sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.
L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma
3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità
di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione
prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla
regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni
interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le
verifiche.
2.
La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente
nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di
pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il
rilascio della concessione edilizia.
3.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la
struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei
documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono
essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla
documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla
presentazione degli atti integrativi richiesti.
4.
Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e
progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore
o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano
necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa
localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto
richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito
verbale.
5.
Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai
sensi dell'articolo 11 della legge n.241/1990, sulle caratteristiche
dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le
eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le
disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo 8, comma I. Il termine di
cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato
conformemente all'accordo.
6.
Ferma restando la necessità della acquisizione della
autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel
caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri
previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende
autorizzata se la struttura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, non
comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per
l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si
adotta la procedura di cui ai commi 4, e 5. La realizzazione dell'opera è
comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia ove necessaria ai
sensi della normativa vigente.
7.
Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi
i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o
integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il
responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente
Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8.
Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione
edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e, salvo quanto
disposto dai commi 3, 4, 5, 6, e 9, è concluso entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per
iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura.
9.
Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti
non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10. Decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si
intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle
prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente
acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori
per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi
della normativa vigente.
11. Qualora,
successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia
accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i
casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o
integrazioni, il responsabile della struttura ordina la riduzione in pristino a
spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla
competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione
all'interessato.
12. A
seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti
competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I
soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti
giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o
chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento
convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i
rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere
assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili
controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia,
motivatamente, la struttura.
14. La
convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine
di cui al comma 8.
15. Sono
fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice
comunicazione ovvero denuncia di inizio attività
Art.
7
(Accertamento
della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti,
della
tutela sanitaria e della tutela ambientale)
1.
La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle
autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma I. Successivamente
la struttura e gli altri enti interessati, ciascuno per le materie di propria
competenza, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli
strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché
la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con
l'impianto.
2.
La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra
l'altro:
a)
la prevenzione degli incendi;
b)
la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di
sollevamento di persone o cose;
c)
l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;
d)
l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;
e)
il rispetto delle vigenti nonne di prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
f)
le emissioni inquinanti in atmosfera;
g)
le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro
rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per
l'ambiente;
h)
l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed
all'esterno dell'impianto produttivo;
i)
le industrie qualificate come insalubri;
l)
le misure di contenimento energetico.
3.
Il decorso dei termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa
venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti
competenti.
4.
Art.8
(Affidamento
delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate)
1.
Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di
cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi
termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la
conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle
agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi
regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a
università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino
requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO
IV
PROCEDURA
DI COLLAUDO
Art.
9
(Modalità
di esecuzione)
1.
Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture
e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati
dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore
dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto
o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato,
l'agibilità e l'immediata operatività.
2.
Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui
all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale del personale dipendente
dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa vigente e fatto salvo
il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla
struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il
ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso
inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che
ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo
del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva.
3.
Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti
dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi,
le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la
tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela dei
lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di
autorizzazione.
4.
Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena
responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non
conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i
casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti
necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e
trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato.
5.
Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle
prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli
impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla
osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo
richiesto.
6.
La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di
competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli
interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in
contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti,
anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei
controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e
della struttura comunale.
7.
Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le
amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo
in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare
successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.
Art.
10
(Spese)
1.
Restano ferme le disposizioni che prevedono a carico
dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai procedimenti
disciplinati dal presente regolamento.
Art.11
(Entrata
in vigore)
1.
Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno
dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini,
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Bersani,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Ronchi,
Ministro dell'ambiente
Costa,
Ministro dei lavori pubblici
Veltroni,
Ministro per i beni culturali e ambientali
Bindi,
Ministro della sanità
Visto,
il Guardasigilli: Diliberto
Registrato
alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
Atti
di Governo, registro n. 115, foglio n. 10
NOTE
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