DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
12 Gennaio 1998, n. 37
(Gazzetta
Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998)
Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi
a norma dell’articolo 20, comma 8 , della legge 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965. n. 966 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n 577 e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento
disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per
la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa, alla
competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi
relative all’esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo,
all’esercizio delle attività soggette a controllo, all’approvazione delle
deroghe alla normativa di conformità.
- Sono esclusi dall’ambito
di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore
delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla
disciplina delle notifica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed
integrazioni.
- Ai sensi del presente
regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato
"comando".
- Nell’ambito di
applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed
integrazioni.
- Al fine di garantire
l’uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza
dell’attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande
per l’avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il
contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono
disciplinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati
criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte
dei comandi.
Art. 2 - Parere di conformità
1.
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al
comma 3 (si riferisce al comma 4, ovviamente) dell’articolo
1 sono tenuti a richiedere al comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.
2.
Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformità
degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data
di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il predetto
termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di
presentazione del progetto, è differito al novantesimo giorno. In caso di
documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato
l’integrazione della documentazione presentata, il termine è interrotto, per
una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della
documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini
prescritti, il progetto si intende respinto.
Art. 3 - Rilascio del certificato
di prevenzione incendi
1.
Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e
privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in
conformità a quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 1, comma 4.
2.
Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda
il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni
previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei
requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere
prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata
comunicazione all’interessato.
3.
Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del
sopralluogo viene rilasciato all’interessato, in caso di esito positivo, il
certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio,
il nulla osta all’esercizio dell’attività.
4.
Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di
sicurezza richiesti, il comando ne dà immediata comunicazione all’interessato
ed alle autorità competenti ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti.
5.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l’interessato, in attesa
del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da
certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la
quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui
all’articolo 5. Il comando rilascia all’interessato contestuale ricevuta
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini
antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
6.
Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di
economicità, qualora il sopralluogo richiesto dall’interessato debba essere
effettuato dal comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che
preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali dei quali
è chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si
applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
Art. 4 - Rinnovo del certificato
di prevenzione incendi
1.
Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi,
gli interessati presentano al comando, in tempo utile e comunque prima della
scadenza del certificato, apposita domanda conforme alle previsioni contenute
nel decreto di cui all’articolo 1, comma 4, correlata da una dichiarazione del
responsabile dell’attività attestante che non è mutata la situazione
riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso e da una perizia
giurata, comprovante l’efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli
impianti antincendio. Il comando, sulla base della documentazione prodotta,
provvede entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
Art. 5 - Obblighi connessi con
l’esercizio dell’attività
- Gli enti e i privati
responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio
adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di
manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando
nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a
seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi
provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e
formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la
specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e
sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- I controlli, le verifiche,
gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del
personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito
registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di
competenza del comando.
- Ogni modifica delle
strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio
dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti
condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare
nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente
regolamento.
Art. 6 - Procedimento di deroga
- Qualora gli insediamenti o
gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività
in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire
l’integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo
le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 1, comma 4, possono
presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle
condizioni prescritte.
- Il comando esamina la
domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni
dal ricevimento, all’ispettorato regionale dei vigili del fuoco.
L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di
prevenzione incendi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta
giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al
richiedente.
- L’ispettore regionale dei
vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per
la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari
indirizzi e l’uniformità applicativa nei procedimenti di deroga.
Art. 7 - Nulla osta provvisorio
- I soggetti che hanno
ottenuto il nulla osta provvisorio per le attività sottoposte ai controlli
di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre
1984, n. 818, sono tenuti all’osservanza delle misure più urgenti ed
essenziali di prevenzione incendi indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 8 marzo 1985, nonché all’osservanza degli obblighi di cui
all’articolo 4 del presente regolamento. Il nulla osta provvisorio
consente l’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio, salvo
l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di
prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli
impianti e costruzioni esistenti nonché quelli previsti nei casi
richiamati all’articolo 4, comma secondo della legge 26 luglio 1965, n.
966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal
Ministero dell’interno per singole attività o gruppi di attività di cui
all’allegato al decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982. Tali
direttive, ove non già emanate, devono essere adottate entro tre anni
dall’emanazione del presente decreto.
Art. 8 - Norme transitorie
- Alle domande presentate ai
comandi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di
prevenzione incendi, di autorizzazioni in deroga per le quali alla stessa
data non si sia ancora provveduto, si applica la disciplina del presente
regolamento. In tali casi si intende per data di presentazione della
domanda quella dell’entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di
trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal
comando.
Art. 9 - Abrogazioni
- Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
- articoli 10, comma
quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- articoli 2 , commi
quinto, sesto, settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art. 10 - Entrata in vigore
- Il presente regolamento
entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1998