MINISTERO
DELL'INTERNO
DECRETO
MINISTERIALE 8 marzo 1985.
Direttive sulle
misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio
del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818.
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Vista la legge 7
dicembre 1984, n. 818, pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della
Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984;
Considerato che, ai
sensi del disposto dell'art. 2 della legge sopraindicata, è necessario emanare
le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incedi ai
fini de] rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge medesima;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno in data 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
Visto il decreto
del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 6 settembre 1984
Viste le circolari
e lettere circolari di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'interno e
pubblicate in apposito volume dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Visto il conforme
parere del Comitato centrale tecnico‑scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del citato decreto 29 1Uglio 1982, n. 577;
DECRETA:
Art. 1.
1. ‑ Ai fini del
rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818,
per le attività esistenti alla data di entrata in vigore della legge stessa e
soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale
16 febbraio 1982, di cui in premessa,
debbono essere
osservate le prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei
vigili del fuoco sulla base delle direttive sulle misure più urgenti ed
essenziali contenute nel presente decreto e nei relativi allegati A e B che
formano parte integrante.
2. ‑ I1
requisito di “ attività esistente ” deve essere dimostrato dal titolare
dell'attività o mediante presentazione di precedente atto del comando
provinciale dei vigili del fuoco dal quale sia desumibile la preesistenza dell'attività,
oppure di atto autorizzativo rilasciato da autorità o ente preposti, omero da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nelle forme di legge.
3.‑ Per le
attività industriali a rischio di incidenti rilevanti, comprese nel campo di
applicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 1983, di cui in
premessa, il requisito di a esistenza ~ è stabilito a norma del successivo
decreto ministeriale in data 2 agosto 1984, pure richiamato in premessa.
Art. 2.
1. ‑
L'istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui all'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, deve essere redatta esclusivamente su apposito
modello a stampa da ritirare a cura degli interessati presso la sede del
comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
2. ‑ I1
modello di cui al precedente comma reca, per ciascuna delle attività previste
dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982, le prescrizioni più urgenti ed
essenziali da osservare per il rilascio del nullaosta provvisorio.
3. ‑
All'istanza deve essere allegata la documentazione comprendente: relazione;
elaborati grafici; documento attestante la preesistenza dell'attività come
disposto al secondo a terzo comma dell'art. 1 del presente decreto;
documentazione qualificata sul piano tecnico dimostrante l'osservanza delle
prescrizioni dettate dal comando provinciale sulla base delle direttive più
urgenti ed essenziali di cui agli allegati A e B al presente decreto;
certificazioni, prodotte conformemente alle indicazioni degli articoli 15 e 18
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 1Uglio 1982, n. 577,
rilasciate relativamente ai punti 3.1 ‑ 3.2 ‑4. ‑ 5.2 ‑
5.3 ‑ 6.1 (limitatamente alle strutture in legno) ‑ 6.2
(limitatamente alle strutture in legno) ‑ 7 ‑ 11 (limitatamente
agli impianti automatici di spegnimento) del predetto allegato A.
4. ‑
L'istanza, redatta in duplice copia una delle quali bollata mediante
apposizione della prescritta marca da bollo, può essere completata con la
suddetta documentazione entro 60 giorni dalla data di comunicazione delle
prescrizioni e condizioni imposte dal comando provinciale dei vigili del fuoco.
5. ‑ In esito
al favorevole esame della suddetta documentazione il comando provinciale dei
vigili del fuoco, rilascia, senza necessità di ulteriori adempimenti, il
nullaosta provvisorio entro 120 giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
6. ‑ Qualora
il comando ritenga che l'istanza debba essere integrata con documentazione o
certificazione suppletive e nel caso di certificazioni ritenute non esaurienti,
con perizia giurata, avvero ricorrano le condizioni per imporre altre
prescrizioni, la relativa richiesta sarà inoltrata al titolare dell'attività il
quale sarà tenuto a perfezionare adeguatamente l'istanza entro 60 giorni dalla
data di comunicazione della richiesta stessa da parte del suddetto comando.
7. ‑ In
particolare, le altre prescrizioni di cui al comma precedente dovrebbero
riguardare essenzialmente divieti e/o limitazioni di esercizio, adeguamenti
degli impianti di rilevazione e di allarme e/o di estinzione fissi o mobili e/o
di raffreddamento avvero i servizi di vigilanza o di emergenza.
8. ‑ In ogni
caso dovrà essere tenuta nel debito conto, allo scopo di non vanificare le
finalità proprie del nullaosta provvisorio, la circostanza che i tempi tecnici
di attuazione delle prescrizioni imposte devono essere compatibili con i limiti
temporali di cui alla legge per il rilascio del nullaosta provvisorio
Art. 3.
Qualora dagli
accertamenti eseguiti con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge
7 dicembre 1984, n. 818 e dal presente decreto, emergano condizioni tali da non
consentire il rilascio del nullaosta provvisorio, il comando provinciale dei
vigili del fuoco ne dà comunicazione alle autorità competenti motivando le
cause del diniego al rilascio, informandone l'interessato.
Art. 4
Il rilascio del
nullaosta provvisorio non rientra tra i servizi a pagamento previsti all'art. 1
della legge 26 luglio 1965, n. 966.
Art. 5.
Nel periodo di validità
del nullaosta provvisorio i titolari delle attività di cui all'art. 1 sono
tenuti ad attuare i provvedimenti idonei per ottemperare alle prescrizione
stabilite dalle norme di prevenzione incendi in vigore, ai fini del rilascio
del certificato di prevenzione incendi.
Roma, addi 8 marzo
1985
Il Ministro: SCALFARO
ALLEGATO A
DIRETTIVE SULLE
MISURE PIÙ URGENTI ED ESSENZIALI DI PREVENZIONE INCENDI PER IL RILASCIO DEL
NULLA OSTA PROVVISORIO.
0. ‑
GENERALITÀ
Direttive da
osservarsi per le attività di cui al D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982):
a)
Ai fini delle presenti direttive si fa riferimento ai
termini ed alle definizioni generali contenute nel decreto del Ministro
dell'interno 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983).
b)
Restano validi i provvedimenti di deroga già concessi
nonché i pareri formulati caso per caso e quanto di fatto già consentito dagli
organi competenti.
c)
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica
di sicurezza D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524. (G.U. n. 218 del 10 agosto 1982)
espressamente finalizzate alla sicurezze antincendi.
d)
Attrezzature mobili di estinzione (escluse le attività
di cui ai nn. 6, 94, 95 e 97 del D.M. 16 febbraio 1982). Le attrezzature mobili
di estinzione per numero, caratteristiche e ubicazione devono essere tali da
consentire un primo efficace intervento su un principio di incendio. Gli agenti
estinguenti devono essere compatibili con le sostanze e le lavorazioni.
e)
Impianti elettrici (escluse le attività di cui al n. 94
del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982). L'impianto deve
essere provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le
correnti di sovraccarico e di corto circuito installato in posizione segnalata,
manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico
dell'attività. Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con
cabina di trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di
manovra posto all'uscita del circuito secondario del trasformatore. Sul quadro
di distribuzione le linee principali in partenza devono essere protette da
dispositivi contro le sovracorrenti. Attraversamenti: quando le condutture
elettriche attraversano solai o pareti, per i quali sono richiesti particolari
requisiti di resistenza al fuoco, devono essere previsti sistemi per impedire
la propagazione dell'incendio. Cariche elettrostatiche: nelle attività dove si
possono produrre, devono essere messi in atto, ove richiesto da specifiche
norme di prevenzione incendi, sistemi di protezione contro l'accumulo di
cariche elettrostatiche. Zone con pericolo di esplosione per la presenza di
miscele esplosive di gas, vapori o polveri con l'aria: l'impianto elettrico in
tutte le sue parti, non deve costituire un pericolo d'innesco di eventuali
atmosfere esplosive; occorre a tal fine che siano presi provvedimenti in
relazione alla probabilità che si verifichino le atmosfere esplosive stesse.
Zone con pericolo di esplosione per la presenza o lo sviluppo di materiali
esplosivi: l'impianto elettrico, in tutte le sue parti, non deve costituire un
pericolo d'innesco dei materiali esplosivi presenti, secondo le prescrizioni
dei competenti organi collegiali.
f)
Resistenza al fuoco. ‑ Per la valutazione delle
caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi di separazione
corrispondenti ai valori prescritti nelle presenti direttive, si applicano le
tabelle e le modalità specificate nella circolare del Ministero dell'Interno n.
91, del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiali impiegati nella
realizzazione degli elementi medesimi.
g)
Vigilanza aziendale. ‑ La vigilanza aziendale, ove
già prescritta dagli Organi competenti, deve essere attuata secondo i criteri
contenuti nella lettera‑circolare del Ministero dell'Interno, n.
27186/4101 del 17 dicembre 1979, che prende in considerazione, oltre agli
aspetti di organizzazione interna, anche i rapporti di programmazione con i
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
h)
Impianti di raffreddamento. ‑ Gli impianti di
raffreddamento, ove previsto dalle vigenti norme, devono essere verificati
secondo norme di buona tecnica.
i)
Impianti di rilevazione e di allarme. Gli impianti di
rilevazione automatica d'incendio ove esistenti, devono essere collegati a
dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati
come minimo durante le ore di attività.
1. ‑
AERAZIONE
1.1.‑
Indipendentemente dai singoli locali in cui si articola, il complesso ove si
svolge l'attività deve essere dotato di aperture di aerazione anche se munite
di serramento comunque realizzato.
1.2. ‑ Nei
locali dove si depositano o si impiegano sostanze che possono Dar luogo a
miscele infiammabili o esplosive deve essere assicurata una superficie di
aerazione naturale, realizzata eventualmente anche a mezzo di aperture munite
di infissi, non inferiore ad 1/30 della loro superficie in pianta per ambienti
sino a 400 m2 e di 1/50 per la superficie eccedente i 400 m2.
Per i locali ove
sono presenti gas con densità relativa maggiore di 0,8 tale superficie deve
essere equamente distribuita in basso ed in alto.
Ove non sia
possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie
prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari ad almeno il 25% di quella prescritta. Quando poi l'aerazione naturale
dovesse risultare incompatibile con la tecnologia di particolari processi
produttivi possono consentirsi soluzioni alternative che facciano conseguire
condizioni di sicurezza equivalente.
Se all'atto della
presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio siano in corso i lavori
per il conseguimento delle superfici prescritte o il relativo iter procedurale,
e tale circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può
farsi ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che
nella suddetta documentazione sia precisata la data di ultimazione dei lavori
che deve essere contenuta entro il termine di tre mesi dalla data di rilascio
del nulla osta.
2. ‑ DIVIETI
E LIMITAZIONI
2.1. ‑ Nelle
aree dove si depositano o si manipolano sostanze infiammabili o esplosive è
vietato l'uso delle fiamme libere e di apparecchi ad incandescenza senza
protezione, nonché immagazzinarvi sostanze che possano, per la loro vicinanza,
reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
E' vietato
effettuare travasi di sostanze infiammabili o esplosive in locali ove avvengono
lavorazioni che comportano l'uso di apparecchiature che possono provocare
innesco.
I divieti di cui ai
commi precedenti non si applicano quando ciò rientri nel processo produttivo
per il quale sono adottati particolari accorgimenti.
E' vietato
depositare al piano interrato prodotti gassosi infiammabili con densità
relativa maggiore di 0,8.
E' vietata la
presenza di griglie o aperture pertinenti a locali interrati, in corrispondenza
di vani di accesso o aerazione di ambienti ove è possibile la presenza di gas o
di miscele infiammabili con densità relativa maggiore di 0,8.
Non è ammessa
comunicazione fra ambienti di pertinenza di attività soggetta a controllo con
altri locali che non abbiano relazione diretta o indiretta con l'attività
stessa.
2.2. ‑ Le attività
di cui ai punti 45, 83, 84, 85, 86, 87, 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n.
98 del 9 aprile 1982), devono essere separate tra loro e dalle altre attività
soggette elencate nello stesso decreto a mezzo di strutture alme no REI 60 e
devono essere dotate di accessi indipendenti tra loro.
Le attività di cui
ai punti 84, 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile
1982), elencate al punto 4 dell'articolo 17 della circolare del Ministero
dell'interno n. 16 del 1' febbraio 1951 purché sia disposto il servizio di
emergenza di cui al successivo punto 9.
Fatta eccezione per
i locali all'uopo desti nati è vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o
stufe a gas, di stufe elettriche con Resistenza in vista, di stufe a cherosene.
Eventuali comunicazioni
tra vani scale e/ ascensori con piani interrati devono esser provviste di porte
metalliche con autochiusura.
2.3. ‑ E'
vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 litri nei
locali degli edifici, fatto salvo quanto consentito al successivo punto 13.
Il divieto non
riguarda i limitati quantitativi di sostanze infiammabili normalmente tenuti
per usi domestici o igenico‑sanitari.
2.4. ‑ Per i
locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982
(G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), si applicano i divieti e le limitazioni
previsti dagli articoli 43, 44, 45, 78, 79, 130 138, 140, 145, 163, 169, 173,
175, 176 di cui alla circolare 16 del 15 febbraio 1951 e le limitazioni di cui
alla lettera‑circolare 14023/4183 del 24 giugno 1974 del Ministero
dell'interno.
3. ‑
LIMITAZIONE DEL CARICO D'INCENDIO
3.1. ‑ Per le
attività di cui ai punti 85 e 86 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
‑ 30 kg/m2
per locali ai piani fuori terra;
‑ 20 kg/m2
per locali al 1° e 2° piano interrato;
‑ 15 Kg/m2
per locali oltre il 2° piano interrato.
I valori suddetti
del carico d'incendio possono essere raddoppiati quando sono installati
impianti di estinzione ad attivazione automatica.
Per i locali ai
piani fuori terra i valori del carico d'incendio possono essere raddoppiati
anche in presenza d'impianti di rivelazione automatica d'incendio.
Negli atrii, nei
corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, il
carico d'incendio non può superare i 10 kg/m2
3.2. ‑ Per le
attività di cui ai punti 82 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982), sprovviste di servizio di vigilanza aziendale durante le ore di
attività o di sistema di estinzione automatica o di rivelazione d'incendio, il
carico d'incendio non può superare 50 kg/m2.
Nelle scale e nelle
rampe il carico d'incendio non può superare i 10 kg/m2.
3.3. ‑ Per
gli edifici di cui al punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982), il carico d'incendio non può superare i seguenti valori:
‑ 20 kg/m2
per locali al 1° e 2° piano interrato;
‑ 15 kg/m2
per locali oltre il 2° piano interrato;
è consentita la
comunicazione dei piani interrati con i vani scala e/o ascensori, ove non sia
possibile documentare tali valori per il carico d'incendio, purché vengano
interposte porte a chiusura automatica aventi resistenza al fuoco non inferiore
a 30'.
4. ‑ DISTANZE
DI SICUREZZA ESTERNE, INTERNE E DI PROTEZIONE
Per le attività
normate si applicano i valori ed i termini stabiliti dalle norme.
Per le attività non
normate si applicano i valori già stabiliti caso per caso dai componenti organi
previsti dalle vigenti leggi e decreti.
Nei seguenti casi,
per analogia di caratteristiche fisico‑chimiche, si applicano i valori
contemplati nelle norme di seguito specificate:
per gas combustibili con densità relativa maggiore di
0,8 e per depositi sino a 50 ma: valori previsti dalla circolare del Ministero
dell'interno n. 74 del 20 settembre 1956;
per gas combustibili con densità relativa minore di 0,8:
valori previsti dalle norme per il gas naturale;
per liquidi infiammabili: valori previsti dal decreto
del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 (G.U. n. 228 del 28 settembre 1934);
per gas comburenti: valori previsti dalla Circolare del
Ministero dell'interno n. 99 del 15 ottobre 1964.
Le distanze
suddette possono essere ridotte fino ad un massimo del 25% a condizione che vengano
installati o potenziati impianti di rilevazione automatica di incendio o
impianti fissi di spegnimento ad attivazione automatica e fino ad un massimo
del 50% a condizione che vengano realizzati idonei muri paraschegge.
Qualora non fosse
possibile il rispetto delle suddette distanze, il Comando provinciale dei
vigili del fuoco, prima del rilascio del nulla osta provvisorio, deve acquisire
il parere favorevole degli organi collegiali previsti dalle vigenti norme.
I termini di cui
all'articolo 2 del presente decreto (120 giorni) decorrono dalla data di
ricezione del parere di cui sopra.
Resta fermo quanto
stabilito dalle leggi e dai decreti nel campo delle attività soggette a rischio
di incidenti rilevanti di cui al decreto del Ministero dell'interno 16 novembre
1983 (G.U. n. 399 del 12 dicembre 1983).
5. ‑ SISTEMA
DI VIE DI USCITA
5.1. ‑ Per i
locali di spettacolo e trattenimento di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio
1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982), lo sfollamento deve essere realizzato in
linea con le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del
15 febbraio 1951 e successive modificazioni.
Il conteggio delle
uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte verso
l'esterno.
5.2. ‑ Per le
attività di cui ai punti 86 e 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9
aprile 1982), le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso
non superiore a 60.
Per le attività di
cui ai punti 85 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982),
le uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore
a 120.
La larghezza totale
delle uscite dall'edificio va verificata in base alle persone presenti sul
piano di massimo affollamento.
Le porte delle
uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di
vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si
deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di
ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
5.3. ‑ Le
uscite devono essere dimensionate per una capacità di deflusso non superiore a
50.
Le porte delle
uscite devono agevolmente aprirsi dall'interno durante l'attività.
Ove il sistema di
vie d'uscita non risponda alle caratteristiche dimensionali sopra indicate, si
deve procedere alla riduzione dell'affollamento ipotizzabile al fine di
ristabilire la piena osservanza dei parametri prescritti.
6. ‑
COMPORTAMENTO AL FUOCO DELLE STRUTTURE
6.1. ‑ I
locali dove si tengono in deposito o si manipolano sostanze capaci di emettere,
a temperatura ordinaria, vapori in quantità tali da produrre, se mescolati con
l'aria dell'ambiente, miscele esplosive o infiammabili, devono essere
realizzati con strutture portanti non combustibili. Sono consentite strutture
portanti in legno purché sia certificato che la sezione residua, dopo un tempo
pari al valore del carico di incendio, calcolato come da circolare del
Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, conservi la stabilità R, in
relazione ai carichi cui è sottoposta, essendo noto che le dimensioni degli
elementi strutturali si riducono sotto l'azione del fuoco secondo i seguenti
valori:
Travi estradosso e laterali 0,8 mm/min
intradosso
1,1 mm/min
Pilastri 0,7
mm/min
Altre strutture
orizzontali 1,1 mm/min
Le finalità di cui
sopra possono essere raggiunte anche con interventi protettivi con materiali
certificati.
6.2. ‑ Per i
locali di cui al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982),
si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.M. 6 luglio 1983 (G.U. n. 201
del 23 luglio 1983), e successive modificazioni di cui al D.M. 28 agosto 1984
(G.U. n. 246 del 6 settembre 1984), nonché quanto consentito dal D.M. 4
febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio 1985).
Anche in questo
caso sono consentite strutture portanti in legno la cui stabilità R deve essere
certificata con le stesse determinazioni di cui al punto precedente.
6.3. ‑ Per le
attività di cui ai punti 85, 86 e 89 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del
9 aprile 1982), i tendaggi, se posti in opera negli atrii, nei corridoi di
disimpegno esterni ai locali dagli stessi serviti, nelle scale e nelle rampe,
devono essere di classe 1 di reazione al fuoco, secondo il D.M. 26 giugno 1984
(G.U. n. 234 del 25 agosto 1984), o alle condizioni stabilite dal D.M. 4
febbraio 1985 (G.U. n. 49 del 26 febbraio 1985).
Limitatamente
all'attività di cui al punto 89, negli atrii e nei corridoi di disimpegno
esterni ai locali stessi serviti, nelle scale e nelle rampe possono essere
mantenuti in opera tendaggi non rispondenti al requisito di cui al comma
precedente purché siano installati impianti automatici d'estinzione o di
rivelazione d'incendio, ovvero, nell'ambito delle attività siano assicurati i
servizi di emergenza contro gli incendi, come da successivo punto 9.
7. ‑ IMPIANTI
FISSI DI ESTINZIONE
Gli idranti,
correttamente corredati, per numero ed ubicazione, devono essere tali da con
sentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; essi non devono essere
utilizzati per intervento su sostanze o impianti incompatibili con l'acqua.
Se all'atto della
presentazione dell'istanza del nulla osta provvisorio sia in corso
l'installazione degli idranti prescritti, o il relativo iter procedurale, e tale
circostanza risulti da documentazione allegata all'istanza stessa, può farsi
ugualmente luogo al rilascio del nulla osta provvisorio a condizione che nella
suddetta documentazione sia precisata la data di attivazione degli idranti, che
deve essere contenuta entro il termine massimo di mesi tre dalla data di
rilascio del nulla osta stesso.
L'avvenuta
attivazione degli idranti deve essere certificata secondo le procedure
prescritte dalla legge.
8. ‑
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
Il sistema di
illuminazione di sicurezza deve garantire una affidabile segnalazione delle vie
di esodo, deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata, che,
per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.
Per i locali di cui
al punto 83 del D.M. 16 febbraio 1982 (G.U. n. 98 del 9 aprile 1982),
l'illuminazione di sicurezza deve essere conforme alla circolare del Ministero
dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successivi aggiornamenti.
Sono consentiti
anche sistemi di alimentazione localizzati.
9. ‑ SERVIZIO
DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO
Le indicazioni sui
provvedimenti ed il comportamento che, in caso di incendio, devono tenere sia
il personale che gli utenti, devono essere esposti in modo evidente.
La utilizzazione
delle attrezzature di estinzione deve essere assicurata durante le ore di
attività da personale in grado di effettuare operazioni di primo intervento in
caso di incendio.
10. ‑
ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 91 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE
1982) IMPIANTI PRODUZIONE DI CALORE PER POTENZIALITÀ FINO A 4.000.000 Cal/h
Le vigenti norme di
cui alle circolari del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969, n. 73
del 29 luglio 1971, n. 52 del 20 novembre 1982, punto 5 e successive variazioni
ed integrazioni devono essere osservate almeno per i requisiti di ubicazione,
di aerazione naturale, di accesso, dei dispositivi di sicurezza e dei divieti.
La resistenza al
fuoco delle strutture di separazione con ambienti a diverse utilizzazioni non
deve essere inferiore a REI 30.
I generatori di
calore a scambio diretto con l'ambiente possono permanere purché a distanza di
almeno 20 metri da depositi o lavorazioni di sostanze infiammabili nello stesso
locale.
Le cucine e
lavaggio stoviglie possono permanere in diretta comunicazione con i locali
destinati alla consumazione dei pasti o comunque a permanenza di persone,
purché siano installati i dispositivi di cui al punto 4 della lettera‑circolare
n. 8242/4183 del 5 aprile 1979 del Ministero dell'interno e, per quelle funzionanti
a g.p.1., non consentite a piani interrati, il deposito del gas sia esterno
all'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
11. ‑
ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 92 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE
1982) AUTORIMESSE
L'aerazione
naturale deve essere non inferiore ad 1/30 della superficie in pianta del
locale.
Ove non sia
possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici
prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
É vietato:
‑ usare
fiamme libere;
‑ depositare
sostanze infiammabili;
‑
parcheggiare automezzi funzionanti a g.p.l;.
‑ eseguire
riparazioni a caldo e prove motori;
‑ fumare.
Le autorimesse
devono essere separate da altri ambienti a diversa utilizzazione con strutture
di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30.
Per le autorimesse
pubbliche non è consentita la comunicazione con vani scala ed ascensori che non
siano ad esclusivo uso delle stesse; per le autorimesse ad uso privato ivi
comprese quelle a servizio di uffici, è consentita la comunicazione con vani
scale ed ascensori mediante porte metalliche piene con autochiusura.
La capacità di
parcamento deve essere dichiarata dal titolare dell'attività sotto la propria
responsabilità secondo le indicazioni contenute nella circolare del Ministero
dell'interno n. 2 del 16 gennaio 1982.
La superficie
massima di ogni compartimento deve essere conforme alla tabella 2.30 del D.M.
20 novembre 1981 (G.U. n. 333 del 3 dicembre 1981) con tolleranza del 15%.
Deve essere
installato n. 1 idrante per capacità di parcamento superiore a 50 autoveicoli e
n. 1 estintore di tipo approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A,
89B ogni 20 autoveicoli.
Le uscite di
sicurezza per le persone verso spazi a cielo libero o grigliato devono essere
facilmente accessibili, apribili dall'interno, di larghezza non inferiore a
0,60 m e raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m o 50 se i locali sono
dotati di impianto di spegnimento automatico.
12. ‑
ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO 95 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE
1982)
Il vano ascensore
non può comunicare direttamente con autorimesse pubbliche, impianti di
produzione di calore (con esclusione di cucine e lavaggio stoviglie) e deve
essere, da tale attività, separato con elementi costruttivi di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30.
I vani montacarichi
non possono comunicare direttamente con i locali depositi ad eccezione degli
impianti a servizio di attività industriali e commerciali.
L'aerazione
naturale dall'esterno, per il vano corsa, se di tipo chiuso, e per il locale
macchine deve essere non inferiore a 0,05 m2.
Ove non sia
possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici
prescritto, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
3 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari ad almeno il 50% di quella prescritta.
Le porte di accesso
al locale macchine devono essere di materiale non combustibile.
13. ‑
DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI A SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 85,
86, 89 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982 (G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982)
La presente
direttiva si applica ai depositi costituiti da contenitori di capacità
geometrica unitaria superiore a litri 2 di infiammabili liquidi, gassosi
liquefatti o disciolti.
I locali destinati
a tali depositi devono avere una aerazione naturale non inferiore ad 1/30 della
loro superficie in pianta.
La separazione con
altri ambienti deve avvenire con strutture di resistenza al fuoco non inferiore
a REI 30 senza comunicazioni.
Gli accessi devono
avvenire unicamente da spazi a cielo libero o tramite filtro a prova di fumo.
Le attrezzature
mobili di estinzione devono essere costituite da n. 1 estintore di tipo
approvato con capacità estinguente non inferiore a 21A, 89B per ogni locale.
E' consentito
tenere in deposito ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato i
seguenti quantitativi massimi di sostanze infiammabili: liquidi litri 300, gas
compressi m3 0,25, gas disciolti o liquefatti kg 25. Per i depositi
ubicati ai piani interrati deve essere installato un impianto di rivelazione di
fughe di gas.
E' vietato
depositare insieme nello stesso locale liquidi infiammabili, gas compressi, gas
disciolti o liquefatti, materiali combustibili, gas comburenti.
14. ‑ SPAZI
ADIBITI A DEPOSITI DI MATERIALI SOLIDI COMBUSTIBILI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE A
SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 85, 86, 89 DEL D.M. 16 FEBBRAIO 1982
(G.U. N. 98 DEL 9 APRILE 1982) CON CARICO D'INCENDIO SUPERIORE
A QUANTO PREVISTO
AL PUNTO 3 DEL PRESENTE ALLEGATO
I locali oggetto
della presente direttiva devono avere una aerazione naturale, realizzata
eventualmente anche e mezzo di aperture munite di infissi, non inferiore ad
1/40 della loro superficie in pianta per ambienti sino a 400 m2 e di
1/50 per la superficie eccedente i 400 m2.
Ove non sia
possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superfici
prescritte, è ammesso il ricorso all'aerazione meccanica con portata di almeno
2 ricambi orari sempreché sia assicurata una superficie di aerazione naturale
pari ad almeno il 25% di quella prescritta.
I locali possono
essere ubicati ai piani fuori terra e non oltre il 2° piano interrato; è
vietato il deposito di sostanze infiammabili.
La separazione con
altri ambienti ai piani interrati deve avvenire con strutture di resistenza al
fuoco non inferiore a REI 30 senza comunicazioni.
Nei piani interrati
gli accessi possono avvenire dall'interno con vani provvisti di porte
metalliche piene con autochiusura.
Le attrezzature
mobili di estinzione devono essere costituite da n. 1 estintore, di tipo
approvato, di capacità estinguente non inferiore a 13A, ogni 200 m2
di superficie.